Martedì 22 giugno 2021 ore 21.00
INCONTRO CULTURALE
Protezione dei beni culturali sommersi e attività della Soprintendenza nazionale
per il patrimonio culturale subacqueo
saluti
Arch. Mirco Ulandi, Presidente nazionale della SIPBC ONLUS
Ammiraglio Giuseppe Meli, Direttore Marittimo di Puglia e Basilicata Jonica
Prof. Salvatore Italia, Presidente Comitato Scientifico della SIPBC ONLUS
Relazioni
C.V.(CP) Luigi Leotta, Ufficiale superiore della Guardia Costiera
normativa nazionale e internazionale per la protezione dei beni culturali sommersi e ruolo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera
Dott.ssa Barbara Davidde, Soprintendente nazionale per il patrimonio culturale subacqueo
L'attività della Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo: presentazioni di alcuni casi di studio
L’incontro sarà in streaming usando la piattaforma gotomeeting e per seguire la videoconferenza bisogna registrarsi tramite il sito web SIPBC nazionale. Sarà inviata comunicazione tramite email e WhatsApp Info: Luigi Leotta 3291528623 – Link https://attendee.gotowebinar.com/register Protezione dei beni culturali sommersi e attività della Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo
Martedì 22 giugno 2021 ore 21.00
Normativa nazionale e internazionale per la protezione dei beni culturali sommersi e ruolo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera a cura di Luigi Leotta
Sono ormai trascorsi 20 anni dell’adozione della Convenzione UNESCO 2001 per la protezione del patrimonio culturale subacqueo e di recente è stata nominata la Soprintendente Barbara Davidde a dirigere questa importante struttura nazionale con sede a Taranto. Definire il concetto di “patrimonio culturale” vuol dire approcciarsi al vasto panorama di beni, cui viene riconosciuto un valore di grande portata. Valore che si connota in termini di importanza storica, archeologica, artistica, culturale dei singoli beni. Ma anche storia, tradizionie identità di popoli, che costituisce testimonianza materiale di civiltà. L’autorevole ente UNESCO lo definisce: “Il Patrimonio rappresenta l’eredità del passato di cui noi oggi beneficiamo e che trasmettiamo alle generazioni future. Il nostro patrimonio, culturale e naturale, è fonte insostituibile di vita e di ispirazione”. Relitti, resti di città sommerse e villaggi preistorici costituiscono tutto quello che possiamo chiamare “patrimonio archeologico sommerso”. I mari italiani custodiscono una quantità incredibile di relitti, siti e strutture sommerse, con antiche navi cariche di anfore, marmi, metalli ma anche intere città con strade, mosaici e terme. Un progetto di censimento (ArcheoMar) voluto dall’allora Ministro dei Beni Culturali permise di identificare oltre 1.000 siti sommersi nelle sole acque di Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. Mentre la Soprintendenza del Mare siciliana, l’unica in Italia allora, ha censito negli anni più di 700 siti. L’art. 1 della Convenzione UNESCO 2001 indica il patrimonio culturale subacqueo come tutte le tracce dell'esistenza umana aventi carattere culturale, storico o archeologico che sono state parzialmente o totalmente sott'acqua, periodicamente o continuamente, per almeno 100 anni. E ne fa un elenco:siti, strutture, edifici manufatti e resti umani, insieme al loro contesto archeologico e naturale; navi, aeromobili, altri veicoli o parte ad essi, il loro carico o altri contenuti, insieme al loro contesto archeologico e naturale; oggetti di carattere preistorico. La legislazione sulpatrimonio archeologico sommerso e la sua protezione è stata lunga e complessa. Un breve richiamo per inquadrare la situazione. La Convenzione dell’AJA del 29/10/1899 fa riferimento ai beni archeologici, ma non a quelli sommersi, per la tutela inteso come patrimonio dell’umanità (art. 27 e art. 56tutela dei monumenti storici ed opere d’arte). La Convenzione dell’AJAdel 1907conferma gli stessi principi. A Washington il 15 aprile 1935fu firmato“Il Trattato sulla Protezione delle Istituzioni artistiche e scientifiche dei monumenti storici” con lo scopo di istituire un sistema speciale di tutela per i monumenti storici, i musei e le istituzioni scientifiche, artistiche, educative e culturali. Salvaguardare in ogni tempo da pericoli tutti i monumenti inamovibili di proprietà nazionale e privata che costituiscono il tesoro culturale dei popoli. Dopo il II conflitto mondiale fu stipulata la “Convenzione per la protezione dei Beni Culturali in caso di conflitto armato” (AJA, 1954), in cui si sottolinea che “il danneggiamento dei beni culturali, a qualsiasi popolo appartenessero, comportasse un pregiudizio all’intero patrimonio culturale dell’umanitàpoiché ogni popolo contribuisce alla cultura mondiale e, pertanto, la sua conservazione avesse un’importanza tale da assicurarne la protezione internazionale”. Le quattro Convenzioni di Ginevraadottate nel 1958 erano dedicate esclusivamente al diritto del mare, ciò nonostante, non avevano delle specifiche linee guida riguardo la problematica del patrimonio sommerso. Nel 1969 la "Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico"riconosce al patrimonio archeologico un valore funzionale alla conoscenza della storia della civiltà. Sisottolinea la responsabilità morale di proteggere questa fonte primaria della storia europea. Solo nel 1982 la “Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare”, importante trattato internazionale, definì diritti e responsabilità degli Stati nell’utilizzo dei mari e degli oceani. Gliarticoli 149 e 303 sonofinalizzati alla tutela dei beni archeologici sommersi pur presentando, tuttavia, alcuni limiti. Non da parametri di identificazione dell’oggetto da tutelare ed è assente una direttiva che uniformi l’applicazione della tutela stessa. Mentre la “Convenzione UNESCO sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo”, adottata a Parigi il 2 novembre 2001,mira specificatamente alla protezione del patrimonio sommerso, al fine di prevenire il saccheggio o la distruzione dei reperti.Fornisce agli archeologi linee guida pratiche su come trattare il patrimonio culturale sottomarino, con l’Allegato. Cioè le regole relative agli interventi sui beni archeologici sommersi e come predisporre un progetto di ricerca e scavo a mare. È questa la parte operativa della Convenzione che per prima l'Italia, per effetto dell'articolo 94 del Testo Unico sui Beni Culturali (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - cosiddetto Codice Urbani), ha reso esecutiva e applicabile, cioè con l’entrata in vigore delle regole per gli interventi subacquei nella zona contigua (estesa 24 miglia dalla linea di base) o “archeologica” al fine di tutelare e proteggere i beni culturali sommersi. La legge 23 ottobre 2009 n. 157 di ratifica della Convenzione UNESCO 2001 ha stabilito, altresì, che l’Autorità Marittima (Capitaneria di Porto-Guardia Costiera) riceve i progetti per gli interventi sul patrimonio culturale subacqueo situato nelle aree marittime di competenza. Il progetto di ricerca deve essere redatto dal richiedente, che può essere un Centro di ricerca o Università, in base alle prescrizioni dettate dall’Allegato alla Convenzione suddetta, e questi lo consegnano all’Autorità Marittima che a sua volta lo trasmette al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo al fine del rilascio o eventuale diniego dell’autorizzazione (art. 5 legge 157/2009). Le Capitanerie di Porto - Guardia costiera svolgono compiti di vigilanza e controllo ai fini del concorso per la protezione dei beni archeologici subacquei in base alle attribuzioni delineate nel decreto interministeriale 12 luglio 1989, oltre alle nuove attribuzioni della legge 157/2009. Altresì, concorrono, nell’ambito delle attribuzioni di polizia giudiziaria, alla vigilanza ed alla salvaguardia dei reperti archeologici sommersi, ai sensi dell’articolo 137 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66. I militari della Guardia Costiera, grazie alla Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali di Puglia, hanno seguito due corso di formazione per la tutela del patrimonio culturale sommerso e costiero. Le lezioni dei corsi sono stati tenuti da docenti della SIPBC nella sala multimediale della Capitaneria di Porto di Bari e fatti seguire in video conferenze ai militari delle Guardia Costiera dai loro Uffici marittimi. Alcune lezioni sono state tenute da funzionari della Soprintendenza per l’archeologia, belle Arti e paesaggio, nonché dal responsabile del Nucleo per gli interventi di archeologia subacquea (NIAS) dell’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro del MiBACT. Ora con l’istituzione della “Soprintendenza Nazionale del Mare” a Taranto si potrà continuare in questa opera di censimento del patrimonio culturale subacqueo in modo sistematico ed efficace, per la sua tutela, valorizzazione e vigilanza a cui i militari della Guardia Costiera sono chiamati ad operare. Le Capitanerie di porto possono con le ordinanze di polizia porre norme specifiche e per territorio per la tutela di questo ricco patrimonio subacqueo.