Ordini Cavallereschi Crucesignati

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sabato 19 novembre 2016

...NON POTEVO NON PUBBLICARE QUESTO INTERESSANTE E CULTURALE PEZZO, RICEVUTO DA:WARREN SAKS

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Attività recenti


Warren Saks

domenica 13 novembre 2016

I FARMACI EQUIVALENTI: ART. 11 DEL CODICE DEONTOLOGICO CHE DISCIPLINA LA FARMACOLOGIA-




 GIURO: di esercitare l'Arte farmaceutica in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento, in scienza e coscienza e nel rigoroso rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle norme di deontologia professionale.

 Farmaci equivalenti:
 D.L. Maggio 2005, n. 87 convertito nella legge 26 luglio 2005 n. 149
Art. 1 Il farmacista, al quale venga presenta una ricetta medica che contenga la prescrizione di un farmaco appartenente alla classe di cui alla lettera C) del comma 10 dell’articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalle legge 30 dicembre 2004, n. 311, è obbligato sulla base della sua specifica competenza professionale ad informare il paziente dell’eventuale presenza in commercio di medicinali aventi  uguale composizione in principi attivi nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali. Qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l’indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, il farmacista su richiesta del cliente, è tenuto a fornire un medicinale avente prezzo più basso di quello del medicinale prescritto.  Ai fini del confronto il prezzo è calcolato per unità posologica o quantità unitaria del principio attivo.
Ai sensi dell’Art.1, comma 168, della legge 30 dicembre 2004, n.311, l’Agenzia italiana del farmaco, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, compila e diffonde ai medici di medicina generale, ai pediatri convenzionati, agli specialisti e agli ospedalieri, nonché alle agenzie sanitarie locali ed alle agenzie ospedaliere l’elenco dei farmaci nei confronti dei quali trova applicazione il comma 1. Una o più copie dell’elenco devono essere poste in modo ben visibile al pubblico all’interno di ciascuna farmacia.
Il farmacista che non ottempera agli obblighi previsti del presente articolo è soggetto alla sansione pecuniaria indicata nell’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni. In caso delle reiterazione della violazioni può essere disposta la chiusura temporanea della farmacia per un periodo comunque non inferiore a quindici giorni.
Il prossimo pezzo per il blog, sarà il Giuramento del Farmacista testo approvato dal Consiglio Nazionale del 15/12/2005. Buona lettura