GIURO: di esercitare l'Arte farmaceutica in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento, in scienza e coscienza e nel rigoroso rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle norme di deontologia professionale.
Farmaci equivalenti:
D.L. Maggio 2005, n. 87 convertito nella legge
26 luglio 2005 n. 149
Art. 1 Il farmacista,
al quale venga presenta una ricetta medica che contenga la prescrizione di un
farmaco appartenente alla classe di cui alla lettera C) del comma 10
dell’articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalle
legge 30 dicembre 2004, n. 311, è obbligato sulla base della sua specifica
competenza professionale ad informare il paziente dell’eventuale presenza in
commercio di medicinali aventi uguale
composizione in principi attivi nonché forma farmaceutica, via di
somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali. Qualora
sulla ricetta non risulti apposta dal medico l’indicazione della non
sostituibilità del farmaco prescritto, il farmacista su richiesta del cliente,
è tenuto a fornire un medicinale avente prezzo più basso di quello del
medicinale prescritto. Ai fini del
confronto il prezzo è calcolato per unità posologica o quantità unitaria del
principio attivo.
Ai sensi dell’Art.1,
comma 168, della legge 30 dicembre 2004, n.311, l’Agenzia italiana del farmaco,
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, compila e
diffonde ai medici di medicina generale, ai pediatri convenzionati, agli
specialisti e agli ospedalieri, nonché alle agenzie sanitarie locali ed alle
agenzie ospedaliere l’elenco dei farmaci nei confronti dei quali trova applicazione
il comma 1. Una o più copie dell’elenco devono essere poste in modo ben
visibile al pubblico all’interno di ciascuna farmacia.
Il farmacista che non
ottempera agli obblighi previsti del presente articolo è soggetto alla sansione
pecuniaria indicata nell’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni. In caso delle reiterazione
della violazioni può essere disposta la chiusura temporanea della farmacia per
un periodo comunque non inferiore a quindici giorni.
Il prossimo pezzo per
il blog, sarà il Giuramento del Farmacista testo approvato dal Consiglio Nazionale
del 15/12/2005. Buona lettura
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