Ordini Cavallereschi Crucesignati

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sabato 26 gennaio 2008

Liceità dei Titoli

LICEITÀ DELL'USO DEI TITOLI DELLE ONORIFICENZE E DEI GRADI ONORARI

II diritto degli insigniti a fregiarsi liberamente delle onori­ficenze di collazione della Casa Sovrana d'Altavilla Sicilia-Napoli, con la sola condizione della specificazione del nome del­l'Ordine dopo il relativo grado, allo scopo di non causare con­fusione con gli Ordini nazionali, con gli Ordini di Stati stranie­ri o con gli Ordini di Malta e del Santo Sepolcro, è stato con­fermato dalla sentenza della Pretura di Sant'Agata di Puglia in data 25 giugno 1955, n. 36-55, n. 82-55 R.G. e da quella della Pretura di Roma, I Sezione Civile, in data 27 gennaio 1956.
Nel corso degli anni, varie sentenze emesse da diversi Tri­bunali hanno sempre dato ragione ai diritti di S.A.R. il Princi­pe Cesare d'Altavilla Sicilia-Napoli; queste che qui di seguito vengono citate sono solo alcune fra le più significative:
- II tribunale Civile di Napoli, con sentenza del 30 novembre 1949 della IV sezione e con sentenza del 30 luglio 1956 della I sezione, ha riconosciuto la qualità di Principe d'Altavilla Sicilia-Napoli, discendente e diretto e Capo della Real Casa Nor­manna d'Altavilla Sicilia-Napoli, nella persona di S.A.R. il Prin­cipe Reale d'Altavilla (ou Hauteville) Sicilia-Napoli.
- La Pretura di Roma, con sentenza del 14 gennaio 1949 nr. 19346/58 Reg. Gen., riconosceva in S.A.R. il principe Cesare d'Altavilla Sicilia-Napoli la «fons honorum» connessa alla qua­lità di Capo della Famiglia d'Altavilla, ex Casa Regnante che mai subì la «debellatio» e, di conseguenza, la perdita dello «jus ho­norum». Stabilì, inoltre, che tale qualità non è in contrasto con la circostanza che un ex Sovrano abbia la cittadinanza italiana, precisando che il rapporto di cittadinanza non può essere cau­sa di «debellatio».
Per non averla accettata dopo il referendum istituzionale del 1946, i Savoia sono attualmente e lo saranno nei secoli, pretendenti al Trono d'Italia; lo stesso è avvenuto per gli Asburgo, i Borbone, i Romanoff, tuttora pretendenti ai troni degli avi.— La Pretura Unificata di Roma, con sentenza de! 13 mag­gio 1960 or. 3564/60-Reg. Gen. 43776/59, oltre a recepire in pie­no la già citata sentenza del Tribunale di Napoli, stabiliva che S.A.R. il Principe Cesare d'Altavilla Sicilia-Napoli è legittimato a conferire onorificenze cavalieresche relative ad ordini eredìtari di Famiglia, nonché a creare nuovi ordini, accertando, nel contempo, che gli ordini di Casa d'Altavilla sono da classificar­si tra gli ordini non nazionali di cui all'alt. 7 della Legge del3 marzo 1951 nr. 178.— La Pretura di Cremona, con sentenza del 24 marzo 1960,Riconosce S.A.R. il Principe Cesare d'Altavilla Sicilia-Napoli co­me soggetto di diritto internazionale.— La Pretura Unificata di Catania, con sentenza dell'8 mar­zo 1960 nr. 1048-Reg. Gen. 1563/59, classifica l'Ordine della Co­rona Normanna d'Altavilla e l'Ordine di San Giorgio di Antiochia Ira gli ordini non nazionali (art, 7 Legge 3 marzo 1951, nr.178).Analoga Sentenza è stata sancita dalle Preture dì: Roma, I Sezione, con sentenza del 18 febbraio 1960 nr. 1210/60-Reg. Gen. nr, 27628/59. Catania, con sentenza del 13 maggio I960. Napoli, con sentenza del 22 dicembre 1959 nr. 18516-Reg. Gen. nr. 6304/59. San Sepolcro, con sentenza del 29 dicembre 1965. Roma, con semenza del 10 ottobre 1948 nr. 23828, riaffer­mante il legittimo uso dei titoli, qualità, prerogative e poteri con­nessi alla persona dì S.A.R, il Principe Cesare d'Altavilla Sicilia-Napoli.— Il Tribunale Civile e Penale di Bari, II Sezione, con sen­tenza del 10 novembre 1959 Reg. Gen, nr. 2452/58, sancisce te­stualmente che «(,..) Si evince in maniera inequivocabile il di­ritto dell'Altavilla a qualificarsi Capo della reale Casa Norman­na d'Altavilla Sicilia-Napoli (...)» e che «(,..) dallo status suddetto deriva la legittimazione al conferimento di titoli nobiliari ed onorificienze cavalieresche relative agli ordini ereditari di Fa­miglia (ordini nazionali), nonché alla creazione di nuovi ordini (...)». Soprattutto, merita particolare rilievo l'affermazione, con­tenuta nella predetta sentenza, che «... i cittadini italiani, a nor­ma dell'art. 7 della legge nr. 178, ben possono accettare le ono­rificenze e le distinzioni conferite dalla Real Casa Normanna da cui discende l'Altavilla e che di esse possono farne uso nella vita di relazione privata, precisandone la specie e la qualità, sal­vo a richiedere la prescritta autorizzazione al Capo dello Stato Italiano per un uso ufficiale e militare.— La Suprema Corte di Cassazione, Sezione III penale, con sentenza del 23 aprile 1959 nr. 2008, ulteriormente sanciva la legittimità degli ordini cavaliereschi facenti capo a S.A.R. il Prin­cipe Cesare d'Altavilla Sicilia-Napoli.— La Pretura di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza del 25 novembre 1960 nr. 6460 Reg. Gen. nr. 410960, recependo tutta la giurisprudenza e facendo particolare riferimento alla sopracitata sentenza della Suprema Corte di Cassazione, rico­nosce legittimo il conferimento, da parte di S.A.R. il Principe Cesare d'Altavilla Sicilia-Napoli, degli ordini cavaliereschi di fa­miglia.— La Pretura di Asti, con sentenza del 15 dicembre 1961, faceva riferimento alla costante giurisprudenza condividendo­ne l'indirizzo e stabiliva che gli ordini in trattazione rientrano tra quelli classificati come non nazionali di cui all'art. 7 della legge 3 marzo 1951 nr. 178, il cui uso pubblico necessita della autorizzazione da parte del Capo dello Stato nei modi previsti dalla stessa legge nr. 178.
Gli Ordini Cavaliereschi dinastici del Casato Sovrano oggi rappresentato da S.A.R. il Principe Cesare d'Altavilla Sicilia-Napoli, Pretendente e Curatore dei Troni di Sicilia e di Napoli, Principe di Taranto, Principe di Benevento, Principe e Duca di Bari, Principe di Antiochia, Duca di Capua, Duca di Perugia, Du­ca di Puglia, Conte di Lecce, Conte Palatino, appunto per la loro appartenenza dinastica ad una Famiglia Sovrana in possesso legalmente riconosciuto della «fons honorum» o potestà di xmcedere titoli nobiliari e distinzioni cavalieresche, sono infatti oen distinti da quelli che la legge del 3 marzo 1951 n. 178 qua-ifica come concessi «da enti, associazioni o privati».Anche il diritto all'uso dei titoli nobiliari appoggiati sul cogno-ne o su predicati facenti parte un tempo dell'antico Reame normanno, nonché all'uso di stemmi gentilizi concessi o confermati iallo stesso Principe Cesare d'Altavilla Sicilia-Napoli, come esposto nelle precedenti sentenze, è stato ampiamente riconosciuto.La Magistratura Italiana, ha, quindi, anche accertato, con fari giudizi irrevocabili che nella persona del Principe Cesare l'Altavilla Sicilia-Napoli Capo d'Arme di Casato Sovrano, con-luiscono, per diritto di sangue, i poteri e le prerogative spet-anti e riconosciute dal Diritto Internazionale ai Capi di Famiglie di origine sovrana, tra i quali è la «fons honorum»; la fa-:oltà e il diritto di decorare di titoli nobiliari ereditari o non sreditari, con o senza predicato; la possibilità di decorare degli) ordini Cavaliereschi dinastici di collazione familiare, di fondamentale di nuovi, di riesumare quelli estinti e di modificare gli statuti di quelli già esistenti.La prerogativa così detta regia è una prerogativa persona «jure sanguinis», che possiede solo il Re o il Principe sul Trono e che viene trasmessa ai successori all'atto della sua incoro-lazione ed investitura. E ciò vale anche quando, per vicende va¬ie, essi vengano privati del possesso territoriale, a condizione, ome è avvenuto per gli Altavilla, che essi non abbiano accetta-a o subita la «debellatio» o la rinuncia totale o passiva, per sé e per propri discendenti, a tutte le prerogative suddette, derivanti appunto dalla Sovranità. Il Capo di casa d'Altavilla ha ivendicato ed assunto per sé ed i suoi successori, capi della )inastia, il ducato di Normandia, che viene rivendicato anche ella Casa Windsor.La casa Sovrana d'Altavilla (seu d'Hauteville) Sicilia-Napoli, legale rappresentante ed erede dei Normanni d'Altavilla, Re di Sicilia e di Napoli, per la sua qualità sovrana può, inoltre, concedere nomine e cariche ai suoi rappresentanti diplomatici in Italia e all'estero.
Tratto da internet.

L'Amicizia in Pitagora

di G. C.
Tra i primi versi aurei di Pitagora fanno spicco quelli che ci richiamano all'Amicizia. Aforismi di puritani e massime vecchie e nuove di moralisti hanno sempre sfiorato questa tematica; ma il pensiero Pitagoreo si colloca nel più ampio corollario della dimensione iniziatica pienamente vissuta nel sodalizio di Crotone: in questi termini il discorso dovrebbe approfondirsi per divenire fondamento grani tico del mondo degli affetti fra gli uomini.
Se l'Iniziato ci dice che il rapporto tra amici non può essere che fondato sulla imitazione etica tra uomo e uomo, non fa che incentrare tutta la dinamica dell'Amicizia nel senso della elezione esoterica, come vicenda di compenetrazione animica fra gli uomini: a questo proposito di rilievo appaiono anche le notazioni di Giamblico1 che ricalcano il discorso vedendo l'Amicizia addirittura come preparazione alla filosofia ed alla Sapienza.
Non adirarsi con l'amico - ammonisce Pitagora - è un consiglio che può essere capito soltanto vivendo l'Amicizia, il che significa poi realizzare la -conoscenza- del rapporto, intimamente, nella sua essenzialità.
I commentatori di questi versi, ci riportano il più delle volte, anche a Cicerone, ed il richiamo è certo calzante. Andarsi a rileggere Laelius - De Amicitia- del filosofo Romano e raffrontarlo con la lapidarla quanto solenne concezione dell'lniziato della Scuola Crotonese, riempie il cuore di speranza negli uomini.
Già tutta la concezione Pitagorea si incontra nella intimità del rapporto amicale che supera e trascende ogni altra relazione meramente sociale e profana: l'imitare l'amico nel "calmo parlare", celebra l'amicizia della parola; l'imitare l'amico nelle "azioni utili" evoca l'amicizia nella onestà dei comportamenti; il sollevare l'amico dall'ira esalta l'amicizia della reciproca tolleranza.
Anche Cicerone riprende questa tematica, la distende, la rende più ampia, ma la coinvolge in termini sempre più strettamente legati al piano della eticità, il che è tipico del pensiero del filosofo di Roma.
L'Amicizia - egli soggiunge - è una Virtù, poiché senza virtù non vi può essere amicizia.
L'amico è l'uomo che persegue la virtù: soltanto quest'uomo è l'amico vero, poiché è uomo buono e lontano dall'abbondanza delle parole ("magnificentia verborum" ammonisce ironicamente Cicerone).
Il cemento del vincolo è la stima e l'affetto in tutte le cose divine ed umane e quindi la propensione più a dare che a chiedere.
Ma, tornando a Pitagora, c'è da porsi il problema se sia possibile una costruzione più penetrante sul pensiero dell'Iniziato, riportandolo possibilmente in chiave muratoria, considerando insomma che i versi aurei - a differenza, ci pare, di ogni altro scritto dell'Antichità sul tema trattano dell'Amicizia traendola quale componente essenziale di un Centro Iniziatico quale era indubbiamente quello di Crotone, una Scuola che ha per noi Liberi Muratori un interesse particolare ove si consideri che quel Sodalizio fu il più notevole tentativo di iniziazione laica, sintesi anticipata dell'Ellenismo e del Cristianesimo, che innestò il frutto della Scienza sull'albero della vita e conobbe quindi quell'attuazione interna e viva della Verità di cui proprio la Massoneria è ancora oggi la erede più diretta e più eletta.
D'altro canto la somma delle esperienze (dolci ed amare) della vita massonica - sulla prassi della Fratellanza - deve portarci ad uno studio serio sul problemi che coinvolgono questo primario valore muratorio.
I Liberi Muratori celebrano la Fratellanza, ma - a mio giudizio - questa tematica non può assolutamente prescindere dalla intima connessione all'altra tematica, quella dell'Amicizia.
Sul piano istituzionale, nella Tradizione e per la Tradizione, tutti i Liberi Muratori si chiamano e sono Fratelli, astrattamente e direi istituzionalmente per la forza stessa della Iniziazione, oltre che per ragioni di carattere meramente societario.
Un Libero Muratore ogni volta che incontrerà - in ogni luogo del mondo altro Libero Muratore, fuori o in un Tempio Massonico, riconoscerà in lui istituzionalmente un Fratello.
E questo un vincolo dettato dal principio Iniziatico, ma anche dalla struttura stessa della Istituzione: è un vincolo cui tutti devono (o dovrebbero) attenersi.
Sul piano generale, insomma, il discorso è semplice, non fa una grinza.
Diverso è l'aspetto del problema, quando dal piano generale - istituzionale, si passa all'altro campo, non meno pregno di contenuti: quello del gruppo esoterico operante in una Officina o in altra piccola struttura muratoria.
Anche nella piccola struttura il vincolo fraterno, istituzionale, nominale, è presente ma è solo un primo direi labile supporto che va integrato se non rivissuto e ridimensionato da un rapporto più profondo, più intimo, più stretto, premessa per l'eggregòro.
Ci pare troppo evidente che - nell'ambito della micro-struttura - al rapporto astratto-istituzionale, della fratellanza, quale componente centrale della primigenia storica Libera Muratoria, si innesta anche la relazione, tutta peculiare, che si viene a realizzare tra un numero ristretto di uomini per il lavoro e l'opera che essi devono e sentono di svolgere in una sorta di totale identità di legami, di sentimenti, di ideali, di aspirazioni, di indole comune.
Ciascun gruppo costituisce una catena (che a sua volta diventa anello che si inserisce in una catena più ampia), cui gli uomini operanti nella piccola comunità sono e devono restare in maniera omogenea, uniti e costrutti.
Ne consegue che - insieme - gli uomini del gruppo devono vivere ed operare in perfetta sintonia e sulla stessa lunghezza d'onda della reciproca comprensione e tolleranza: ecco perché la vita di gruppo è chiamata in gergo Massonico, catena d'unione proprio perché costituisce un autentico circuito che si manifesta in un vincolo di assoluta reciproca, intima, compenetrazione animica.
Qui mi pare che tutto il discorso etico e di comportamento debba trascendere il rapporto profano per fondarsi anzitutto proprio sul rapporto amicale - ovviamente nella dimensione Pitagorica - perché ove non si raggiunga, fra gli uomini del gruppo, una autentica, leale, intimità di rapporti, mai potrà realizzarsi il superiore compenetrante spirito di fratellanza muratoria, cioè "costruttivo", "edificante", fondamento primario della simbolica catena d'unione della microstruttura.
Se gli esoteristi del gruppo iniziatico non si riconoscono fra loro in quelle che il fratello Goethe chiamava le "affinità elettive"2 , non possono congiungersi in catena: senza il sentire autenticamente l'amicizia come virtù, saranno ben lontani dal realizzare il "valore fratellanza".
L'eggregòro, ossia l'insieme armonizzato ed armonizzante di uomini riuniti in gruppo esoterico, è fondato - a mio giudizio -proprio sulle inclinazioni elettive, per cui, grandissimo merito, nobile gesto, è quello di chi, nel momento in cui avverta il minimo disagio per se stesso o per gli altri a causa della carenza o dell'affievolirsi di quella affinità, si distacchi dal gruppo-catena per inserirsi, validissimo anello, fra chi ritenga a lui più affine o con chi avverta di state nella pienezza dell'armonia amicale e fraterna nella costruzione dei Tempio.
Il permanere invece nel circuito esoterico-operativo non affine, non simile, o per lui divenuto estraneo e non più acquisibile, costituisce qualcosa che non intendiamo neanche qualificare per il rispetto che deve esserci sempre nel discorrere massonico.
Va da sé che questa valutazione non serve ove il dissenziente sia dotato di quella sovrastante virtù che, travalicando anche ogni spirito di tolleranza, gli consenta in un visione superiore il non turbamento della catena, con il proprio amorevole silenzio animico; ma è questa veramente rarissima fortezza di interiore costruzione.
Tutto questo discorso ha anche una sua logica: il gruppo degli esoteristi è fondato sulla legge del similare: questa Legge non può essere violata da alcuno, a meno che non si intenda agire fuori della vita iniziatica, per sprofondare nella più bassa profanità dei metalli.
"Il simile chiama il simile": questa è la prima Legge della vicenda esoterica di gruppo.
Il discorso ovviamente non può slittate sul chi, dei componenti della microstruttura, sia migliore, o sul chi sia peggiore, discorso inammissibile quanto assurdo fra iniziati viventi nella simbiosi animica degli intimi affetti.
Ma, su queste premesse, ci pare di poter concludere che un gruppo di esoteristi deve essere anzitutto un gruppo di Amici in senso Pitagorico - praticanti la loro via per loro simile, omogenea, congeniale, autentica scelta elettiva del proprio lavoro nella edificazione della Grande Opera.
NOTE
1 Secondo Gìamblico, nel pensiero Pitagorico l'amicizia è legame universale che unisce ed affratella gli esseri animati ed inanimati, tutti gli enti visibili ed invisibili. L'amicizia pitagorica diventa quindi prassi costante dei vincolo fra gli uomini, come virtù fondamentale in tutte le sue implicazioni. li filosofo neoplatonico, chiudendo il suo capitolo sull'amicizia Pitagorica, afferma:"così lo scopo ultimo di tutta la loro sollecitudine di parola e d'opera per l'amicizia era la fusione e l'unione con la divinità, la comunione con la mente e con l'anima divina (XXXIII, 240).
2 In verità su questo termine Goethiano, da noi usato qui in senso lato, molto ci sarebbe da dire e interpretare. Indubbiamente l'Amicizia costituisce una "Inclinazione Elettiva- fra due persone morali, e la importanza di questo termine deriva soprattutto dal ruolo assegnato alla filia dai Filosofi Greci. Ma il concetto Goethiano delle "affinità elettive" è diverso perché si fonda sul principio (di natura chimica) secondo cui tutte le volte che due sostanze che hanno predisposizione a congiungersi l'una con l'altra si trovano unite insieme, ne sopraggiunge una terza la quale avendo una maggiore analogia con una delle due, le si unisce facendo che l'altra la lasci andare. Questo tipo di attrazione analoga all'attrazione molecolare e che produce le combinazioni chimiche, era già stata chiamata affinitas da Alberto Magno, Santo, Teologo e Scienziato Tedesco (1193-1280). Quanto, questo tipo di Affinità, applicato nel senso Goethiano, all'Amore come Eros, possa essere addirittura riportato anche nella tematica dell'Amicizia e della Fratellanza Muratoria in diversa proiezione è problema certo interessante ma tutto da provare.
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
PITAGORA - Versi aurei (Athanor)
GIAMBLICO - Vita pitagorica (Laterza)
GOETHE - Le affinità elettive (Garzanti)
CICERONE - Laelius de Amicizia (Ciranna - Roma)
ABBAGNANO - Storia della filosofia (Utet)
ROSTAGNI - Il verbo di Pitagora (Torino, 1924)
(da HIRAM, n. 3 giugno 1983, Ed. Soc. Erasmo-Roma)

lunedì 21 gennaio 2008

I Fratelli sono ancora nel mirino...

“La Massoneria tramanda un nobile segreto, ogni uomo libero e di buoni costumi può chiedere che gli venga svelato. Ma la Massoneria lo comunica soltanto a coloro che ne sono degni.

Nonostante la sentenza favorevole della Corte Europea dei Diritti dell'uomo, al ricorso presentato dal G.O.I. contro la L.R. 15.02.2001 della regione F.V.G., è notizia di oggi (si allega il comunicato stampa pubblicato sul sito stesso della regione) dell'approvazione da parte del Consiglio Regionale (a maggioranza) della proposta di legge che prevede l'obbligo di dichiarare l'appartenenza a "società segrete" (ma siamo tornati ai tempi della "carboneria"?) per i candidati a nomine o designazioni di competenze regionali.Lascio a voi ogni commento in merito!

regioni:fvg;ok consiglio a legge componenti societa' segrete
(ANSA) - TRIESTE, 15 GEN - Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato oggi a maggioranza la proposta di legge che prevede l'obbligo per i candidati a nomine o designazioni di competenza regionale di dichiarare l'appartenenza a societa' segrete. La legge e' stata approvata con il voto favorevole trasversale della maggioranza di Intesa Democratica e delle opposizioni di Fi, An, Lega e Udc; l'astensione del consigliere Giorgio Venier Romano (Udc) e il voto contrario di Bruna Zorzini Spetic (Pdci) e Alessandro Metz (Verdi). La proposta fa seguito a una sentenza della della Corte europea dei diritti dell'uomo - a seguito di un ricorso di un'associazione di obbedienza massonica - che aveva accertato da parte di una disposizione legislativa della Regione la violazione della Convenzione dei diritti dell'uomo. Per tutte le nomine di competenza regionale - e' previsto nella proposta approvata - i candidati dovranno dichiarare alla Presidenza della Giunta regionale e alla Giunta delle nomine del Consiglio regionale l'eventuale appartenenza a societa' a carattere segreto. La mancata dichiarazione costituira' condizione ostativa alla nomina. (ANSA).