Comunicato Stampa, Ordine dei Giornalisti di Puglia.
Protocollo
etico/deontologico per giornalisti e operatori dell’informazione
che trattano notizie concernenti cittadini privati della libertà o
ex-detenuti tornati in libertà. Con
le presenti norme di autoregolamentazione i Consigli
regionali dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia, dell’Emilia
Romagna e del Veneto
fanno propria la necessità di sostenere, anche con l’informazione,
la lotta ai pregiudizi e all’esclusione sociale delle persone
condannate a pene intra o extra murarie.Ricordano
il criterio deontologico fondamentale del «rispetto della verità
sostanziale dei fatti osservati» contenuto nell’articolo 2 della
Legge istitutiva dell’Ordine e sollecitano il costante riferimento
alle leggi che disciplinano il procedimento penale e l’esecuzione
della pena e ai principi fissati dalla Dichiarazione Universale dei
Diritti dell’Uomo, dalla Costituzione Italiana e dalla legge
sull’Ordinamento Penitenziario (n. 354 del 1975) con le relative
modifiche apportate dalla cosiddetta legge Gozzini (n. 663 del 1986).
A
TAL PROPOSITO INVITANO I GIORNALISTI A:
a)
Osservare la massima attenzione nel trattamento delle informazioni
concernenti i cittadini privati della libertà in quella fase
estremamente difficile e problematica di reinserimento nella società.b)
Tenere presente che il reinserimento sociale è un passaggio
complesso che può avvenire a fine pena oppure gradualmente, come
previsto dalle leggi che consentono l’accesso al lavoro esterno, i
permessi ordinari, i permessi - premio, la semi-libertà, la
liberazione anticipata e l’affidamento in prova ai servizi sociali.c)
Usare termini appropriati in tutti i casi in cui un detenuto
usufruisce di misure alternative al carcere o di benefici
penitenziari evitando di sollevare un ingiustificato allarme sociale
e di rendere più difficile un percorso di reinserimento sociale che
avviene sotto stretta sorveglianza. Le misure alternative non sono
equivalenti alla libertà, ma sono una modalità di esecuzione della
pena.d)
Tenere conto dell’interesse collettivo, ricordando, quando è
possibile, dati statistici che confermano la validità delle misure
alternative e il loro basso margine di rischioe)
Fornire, laddove è possibile, dati attendibili e aggiornati che
permettano una corretta lettura del contesto carcerario.f)
Considerare sempre che il cittadino privato della libertà è un
interlocutore in grado di esprimersi e raccontarsi, ma può non
conoscere le dinamiche mediatiche e non essere quindi in grado di
valutare tutte le conseguenze e gli eventuali rischi dell’esposizione
attraverso i media.g)
Tutelare il condannato che sceglie di parlare con i giornalisti,
adoperandosi perché non sia identificato con il reato commesso, ma
con il percorso che sta facendo.h)
Usare termini appropriati quando si parla del personale in divisa
delle carceri italiane: poliziotti, agenti di polizia penitenziaria o
personale in divisa.
i)
Riconoscere il diritto dell’individuo privato della libertà o
ex-detenuto tornato in libertà a non restare indeterminatamente
esposto ai danni ulteriori che la reiterata pubblicazione di una
notizia può arrecare all'onore e alla reputazione: il diritto
all’oblio rientra tra i diritti
inviolabili
di cui parla l’art. 2 della Costituzione e può essere ricondotto
anche all’art. 27, comma 3°, Cost., secondo cui “Le
pene […] devono tendere alla rieducazione del condannato”.l)
sono ammesse ovvie eccezioni per quei fatti talmente gravi
per i quali l’interesse pubblico alla loro riproposizione non viene
mai meno. Si pensi ai crimini contro l’umanità, per i quali
riconoscere ai loro responsabili un diritto all’oblio sarebbe
addirittura diseducativo. O ad altri gravi fatti che si può dire
abbiano modificato il corso degli eventi diventando Storia, come lo
stragismo, l’attentato al Papa, il “caso Moro”, i fatti più
eclatanti di “Tangentopoli”.m)
E’ evidente che nessun problema di riservatezza si pone quando i
soggetti potenzialmente tutelati dal diritto all’oblio forniscono
il proprio consenso alla rievocazione del fatto.n)
Garantire al cittadino privato della libertà, di cui si sono
occupate le cronache, la stessa completezza di informazione, qualora
sia prosciolto.
DIRETTIVE
Tutte
le norme elencate riguardano anche il giornalismo on-line,
multimediale e altre forme di comunicazione giornalistica che
utilizzino innovativi strumenti tecnologici per i quali dovrà
essere tenuta in considerazione la loro prolungata disponibilità
nel tempo;
Tutti
i giornalisti sono tenuti all'osservanza di tali regole per non
incorrere nelle sanzioni previste dalla legge istitutiva
dell'Ordine.
I
Consigli regionali dell’Ordine della Lombardia,
dell’Emilia-Romagna e del Veneto raccomandano ai direttori e a
tutti i redattori di aprire con i lettori un dialogo capace di
andare al di là della semplice informazione per far maturare una
nuova cultura del carcere che coinvolga la società civile.
Sottolineano l'opportunità che l'informazione sia il più possibile
approfondita e corredata da dati, in modo da assicurare un approccio
alla “questione criminale” che non si limiti all'eccezionalità
dei casi che fanno clamore, ma che approfondisca - con inchieste,
speciali, dibattiti - la condizione del detenuto e le sue
possibilità di reinserimento sociale.
Raccomandano
inoltre di promuovere la diffusione di racconti di esperienze
positive di reinserimento sociale, che diano il senso della
possibilità, per un ex detenuto, di riprogettare la propria vita,
nella legalità.
I
CONSIGLIO REGIONALI DELLA LOMBARDIA, DELL’EMILIA-ROMAGNA E DEL
VENETO SI IMPEGNANO A:
Individuare
strumenti e occasioni formative che promuovano una migliore cultura
professionale;
Proporre
negli argomenti dell’esame di Stato per l’iscrizione all’Albo
professionale un capitolo relativo al carcere e all’esecuzione
penale;
Promuovere
seminari di studio sulla rappresentazione mediatica del carcere;
Richiamare
i responsabili delle reti radiotelevisive, i provider, gli operatori
di ogni forma di multimedialità a una particolare attenzione ai
temi della carcerazione anche nelle trasmissioni di intrattenimento,
pubblicitarie e nei contenuti dei siti Internet;
Promuovere
l’istituzione di un osservatorio sull’informazione relativa al
carcere;
Istituire
un premio annuale per i giornalisti che si sono distinti nel
trattare notizie relative a persone detenute o al carcere in
generale.
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