Ordini Cavallereschi Crucesignati

Questo sito è a disposizione di tutti coloro che intendono inviare i loro pezzi, che dovranno essere firmati, articoli sulle gesta della Cavalleria Antica e Moderna, articoli di interesse Sociale, di Medicina,di Religione e delle Forze Armate in generale. Il sottoscritto si riserva il diritto di non pubblicare sul Blog quanto contrario alla morale ed al buon gusto. La collaborazione dei lettori è cosa gradita ed avviene a titolo volontario e gratuito, per entrambi.

giovedì 10 novembre 2016

BOLLO AUTO PER LE AUTO E MOTO ULTRAVENTENNALI

Bollo auto ultraventennali, ecco il testo dell’emendamento

7 novembre, 2016 | Redazione
Bollo auto storiche
Bollo auto storiche
Visto l’articolo che abbiamo pubblicato il 7 novembre 2016 sul bollo auto per le auto d’epoca ultraventennali, per capire un po’ meglio di cosa si tratta, qui sotto potete trovare il testo completo dell’emendamento, ricavato dal sito della Camera dei Deputati. Ringraziamo il RIVS (Registro italiano veicoli storici) per la segnalazione. La prima cosa che salta all’occhio è la previsione di una certificazione da parte dell’Asi.




Art. 63.
(Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli).
1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall’anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. L’esenzione è subordinata alla certificazione rilasciata dall’Automotoclub Storico Italiano (ASI) e per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), di cui al comma 3 che segue, stesso articolo. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell’anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall’ASI, per i motoveicoli anche dall’FMI, un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.
2. L’esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.




3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati previo esame di ogni esemplare, con propria determinazione dall’ASI e, per i motoveicoli, anche dall’F.M.I. mediante rilascio di idoneo certificato attestante il particolare interesse storico e collezionistico dello stesso.
4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 75,00 per gli autoveicoli e di euro 35,00 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l’accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l’imposta provinciale di trascrizione è fissata in euro 51,64 per gli autoveicoli ed in euro 25,82 per i motoveicoli».
8-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare il entro il 30 marzo 2016, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui al comma 9, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
Per trovare tutti gli emendamenti potete cliccare a questo link che rimanda al sito della Camera.






Tag:

1 commento

  1. Giuseppe scrive:
    L’ennesima tappa di un percorso dominato da caos, incompetenza e interessi associativi. Nulla che abbia a che fare con gli interessi degli appassionati. In soldoni sarebbe una mezza rivincita, subordinata come sempre all’iscrizione al monopolio Asi, per le ventennali. Ma sarebbe una grande sconfitta per le trentennali, che perderebbero l’esenzione automatica in favore di una subordinata….al business Asi……

Lascia un commento

Nessun commento: