Questo sito è a disposizione di tutti coloro che intendono inviare i loro pezzi, che dovranno essere firmati, articoli sulle gesta della Cavalleria Antica e Moderna, articoli di interesse Sociale, di Medicina,di Religione e delle Forze Armate in generale. Il sottoscritto si riserva il diritto di non pubblicare sul Blog quanto contrario alla morale ed al buon gusto. La collaborazione dei lettori è cosa gradita ed avviene a titolo volontario e gratuito, per entrambi.
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mercoledì 18 maggio 2011
INTERVISTA ALL'ASSESSORE DOTT. GIOVANNI BARCHETTI
www.legestadellacavalleria.blogspot.com
Di recente ho avuto occasione di avvicinare e conoscere l’Assessore alla Tutela dell’Ambiente, Ecologia e Ricerca fonti energetiche, dott. Giovanni Barchetti, in occasioni di cerimonie militari e meeting di associazioni di Service.
Anche questa volta il Dott. Marchetti, ha rappresentato il Prof. Francesco Schittulli (Pres. della Provincia di Bari) invitato in qualità di relatore, in un recente Meeting organizzato dal Lions Club Bari Host sul tema: “C.S.M. e potere politico in Italia alla ricerca di nuovi equilibri”.
Giovanni Barchetti è laureato in Giurisprudenza, Magistrato in pensione, Avvocato.
Col rinnovo del Consiglio Provinciale di Bari del 2009, Barchetti ha assunto la funzione di Assessore alla "Tutela dell'Ambiente, Ecologia e Ricerca fonti energetiche"-(Sul blog International, sarà pubblicato integralmente, il C.V. del Dott. Giovanni Barchetti).
D. Dott. Barchetti, Lei in qualità dei suoi trascorsi professionali che Le hanno consentito di conoscere in maniera più approfondita i compiti e le prerogative del Consiglio Superiore della Magistratura, ci vuole spiegare, semplicemente, come funziona il “modus operandi?
R. Certamente, sono ben lieto e ringrazio il Presidente Schittulli di avermi dato questa opportunità, di partecipare in qualità di relatore, in sue veci di questo importante incontro sulla giustizia, organizzato dal Lions Club Bari Host. Ovviamente in questa sede non è possibile approfondire le varie questioni che si prospettano, ragion per cui posso brevemente accennare i titoli delle problematiche che meriterebbero di essere sviscerate.
Anzitutto mi sembra indubbio che il Consiglio Superiore della Magistratura, nel corso del tempo e progressivamente, con le varie Consiliature che si sono succedute, ha ritenuto di poter ampliare i suoi poteri, sia all’esterno, a scapito delle prerogative del Governo e, in particolare del Ministero della Giustizia, nonché, in alcuni casi, finanche a scapito del Potere legislativo, sia all’interno a scapito delle competenze organizzative dei capi uffici. Nel percorrere questa via di acquisizione di sempre più estese attribuzioni verso l’esterno ha avuto gioco facile a causa delle obbiettive debolezze dei Governi che si sono parallelamente succeduti e di linee dottrinarie che ne hanno esaltato il ruolo costituzionale attribuendogli anche un’autonomia potestà normativa.
Ancor più facile è stata la strada del depauperamento delle competenze dei capi – ufficio, tenuti ad osservare miriadi di circolari complesse e dettagliate all’estremo, che quasi mai hanno lasciato ai capi degli uffici congrui ambiti di discrezionalità, indispensabili per la migliore organizzazione degli uffici stessi alla luce della loro peculiarità e delle esigenze dei territori. Ovviamente ai capi degli uffici non hanno potuto che adeguarsi ai dictat del CSM, visto che questi era l’arbitro della loro carriera. Ebbene non bisogna dimenticare che, al di là dei proclami autoreferenziali del CSM e delle innovazioni dottrinarie intese ad esaltare il ruolo e le funzioni costituzionali, in realtà, nella visione dei padri costituzionali il CSM non era un organo costituzionale dello Stato. Ancora nel 1960 la Dottrina precisava, appunto, che il CSM “non è un’organo costituzionale dello stato”, in quanto
“Destinato allo svolgimento dell’attività di amministrazione riflettente la magistratura e, quindi, è un organo amministrativo. Esso non perde le sue caratteristiche per il fatto che è presieduto dal presidente della repubblica. La partecipazione del presidente della repubblica al massimo organo di autogoverno della magistratura è destinata a mettere in grado il capo dello satato di esercitare la sua funzione diretta a garantire l’autonomia della magistratura sancita dalla costituzione e ad assicurare, nello stesso tempo, che l’auto governo della magistratura su svolga in modo da soddisfare le esigenze unitarie dello stato di cui il presidente della repubblica è l’interprete e il garante”
Devo notare – continua Barchetti - che progressivamente, nel tempo, di consiliatura in consiliatura, il CSM,
non solo ha esercitato in maniera sempre più incisiva ed estensiva la sua presunta podestà normativa, ma ha dettato norme che hanno ampliato la discrezionalità in misura tale che potrebbe essere confusa con il mero arbitrio. Ad esempio con la scorsa Consiliatura la individuazione dei magistrati cui assegnare funzioni direttive e simidirettive è in realtà divenuta arbitraria, visto che si è abiurato il criterio obbiettivo dell’anzianità.
Certamente, questa scelta di fondo, per alcuni versi rivoluzionaria, è stata “spesa” ottimamente all’esterno poiché sono il primo a riconoscere che l’anzianità di per essa stessa non è un merito né garanzia di capacità tecnico-giuridiche e organizzative.
Tuttavia, l’opinione pubblica non sa che in realtà, allo satato, non vi sono strumenti che consentano effettivamente e concretamente al CSM di valutare dei candidati. Per oltre sei anni ho fatto parte del Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Bari, l’organo deputato a esprimere i pareri in ordine alla progressione in carriera dei magistrati, sulla base dei fascicoli personali custoditi persso la stessa Corte. Ebbene, salvo casi rarissimi, il contenuto dei fascicoli è analogo. Relazioni e pareri, ad una prima lettura, possono apparire diversi, ma in realtà le eventuali differenze sono attribuibili alla diversità delle penne degli estensori e al loro stile espositivo, più o meno barocco o stringato. Ne consegue che nei consiglieri del CSM sono costretti ad effettuare le loro scelte, al fine di individuare il magistrato giusto al posto giusto, o attraverso notizie assunte in loco informalmente, senza alcuna garanzia, o in virtù della diretta conoscenza del candidato quale esponente attivo di questa o quella corrente, ovvero a seguito di questa o quella segnalazione.
E’ chiaro quindi che l’attuale merito di scelta – ala di là di ogni proclama – è peggiore di quello tradizionale, non essendo in realtà ancorata ad alcun dato obbiettivo. Va poi aggiunto che l’autoreferenzialità tipica del CSM e l’aspirazione ad essere ritenuto organo costituzionale e non già di amministrazione si esprime nei suoi rapporti col giudice amministrativo.
Infatti, al di là dei tentativi – per fortuna allo stato non riusciti – di far sottrarre i propri provvedimenti all’esame del giudice amministrativo – riscontro che il CSM ben difficilmente si adegua alle sentenze del TAR e del Consiglio di Stato, aggrappandosi ai più spericolati bizantinismi ovvero, allorquando la decisione lo mette alle strette senza possibilità di svincolare, ritardando di fatto sine die il provvedimento amministrativo di ottemperanza alla decisione giurisdizionale esecutiva o alla stessa sentenza passata in giudicato, in attesa-forse-che il magistrato vittorioso raggiunga l’età del pensionamento e, pertanto, non abbia più interesse alla esecuzione della decisione stessa. In definitiva, quindi, il magistrato pregiudicato dai provvedimenti del CSM, finisce per trovarsi senza effettiva tutela.
Da quanto detto è evidente che il CSM deve essere riformato, nel senso di esplicitarne con norme di legge la natura di organo di amministrazione, di limitare l’autoattribuitasi potestà normativa, di restituire al Ministero della Giustizia piena voce in ordine alla individuazione dei magistrati che devono ricoprire incarichi direttivi, di restituire a questi ultimi le originarie competenze e responsabilità in ordine dell’organizzazione dei propri uffici. In definitiva trattasi di ritornare al passato, alla normativa già vigente, cui si erano attenute le prime consiliature, normativa cui successivamente si è attribuito un significato diverso da quello originario e suo proprio.
Comunque, il titolo del libro che viene oggi presentato: “CSM – Ieri,Oggi, Domani”, mi ha riportato alla mente una leggenda metropolitana che da tempo circolava tra i magistrati. All’atto della istituzione del CSM e della costituzione della prima Conciliatura un aruspice rimasto ignoto formulò il vaticinio che ogni Conciliatura sarebbe stata peggiore della precedente, ma migliore della successiva. Orbene, auspico, spero, che questo vaticinio non si avveri.
Vi ringrazio.
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